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Collegio dei Revisori
dei conti
art 32.
Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di 3 membri
effettivi, di cui uno presidente eletto dall'Assemblea
e di due supplenti nominati dall'Assemblea tra i soci;
essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.
La carica di Revisore dei conti è gratuita.
Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la amministrazione
dell'Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze
dei libri e delle scritture a norma di legge.
Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza
di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di
ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti.
Il Collegio dei Revisori dei conti puo chiedere notizie
sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati
affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito
libro.
I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo con voto consultivo.
Collegio dei Probiviri
art 33.
Ai sensi del presente articolo i soci sono obbligati a
rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la
risoluzione delle controversie insorte tra di loro e su
tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso
relative all'interpretazione delle disposizioni contenute
nel presente statuto e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea
e del Consiglio Direttivo.
Per ogni singola controversia si procederà, con la partecipazione
del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito
atto per precisare l'oggetto delle controversie, in termine
per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme
ed i termini da questo dettati per lo svolgimento del
giudizio arbitrale.
art 34.
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, nominati
dall'Assemblea fra persone preferibilmente estranee alla
Associazione.
Il Presidente viene eletto dai 3 membri suddetti nella
prima riunione.
I 3 Probiviri durano in carica due anni a partire dalla
data di nomina e possono essere, nei modi innanzi indicati,
confermati nell'incarico.
Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione;
regolano lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno
più opportuno, assegnando alle parti i termini per la
presentazione dei documenti e memorie difensive e per
esporre le loro repliche. Le decisioni del Collegio dei
Probiviri sono definitive.
Scioglimento
art 35.
L'Assemblea dei soci con deliberazione approvata nei modi
di cui all'art. 12 delibera lo scioglimento della Pro
Loco destinando i beni dell'Associazione al Comune competente
per territorio.
Disposizioni finali
art 36.
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto
si fa richiamo alle norme di legge in materia di associazioni
non riconosciute contenute nel Codice Civile, libro I
titolo II, cap. II.
Il presente statuto, letto in ogni suo punto, è
stato approvato dall'Assemblea dei soci dell'Associazione
"Pro Loco di Montereale" all'unanimità per alzata di mano
il giorno 13 dicembre 1975, come risulta da relativo verbale. |
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